Art. 7.
(Aspettativa per riduzione quadri).

      1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:

              «ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

              ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa», sono aggiunte le seguenti: «o ufficiali di pari rango che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

      2. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
      3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
      4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente

 

Pag. 58

dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 23, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».

      5. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

Sezione III

PERSONALE MILITARE NON DIRETTIVO